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	<title>disegno di legge C. 1415-C di riforma delle intercettazioni telefoniche &#8211; NAZIONE INDIANA</title>
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		<title>Wikipedia: chiuso per comma</title>
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		<dc:creator><![CDATA[redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:05:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[a gamba tesa]]></category>
		<category><![CDATA[allarmi]]></category>
		<category><![CDATA[camera dei deputati]]></category>
		<category><![CDATA[comma 29]]></category>
		<category><![CDATA[disegno di legge C. 1415-C di riforma delle intercettazioni telefoniche]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>
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					<description><![CDATA[&#160; Da ieri pomeriggio qualsiasi voce si cerchi su Wikipedia italiana si viene reindirizzati a una pagina-comunicato in cui viene spiegata la singolare forma di protesta dell&#8217;Enciclopedia telematica, a cui hanno contribuito milioni di utenti in tutto il mondo e che, con le sue 800.000 voci, è usato da migliaia di persone ogni ora, contro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;<br />
Da ieri pomeriggio qualsiasi voce si cerchi su <strong>Wikipedia</strong> italiana si viene reindirizzati a una pagina-comunicato in cui viene spiegata la singolare forma di protesta dell&#8217;Enciclopedia telematica, a cui hanno contribuito milioni di utenti in tutto il mondo e che, con le sue 800.000 voci, è usato da migliaia di persone ogni ora, contro il ⇨ <a href="https://www.nazioneindiana.com/2011/09/30/bell-inghippo-quel-comma-29/" target="_blank"><strong>comma 29 del Disegno di Legge C. 1415-C</strong></a>, che di fatto ne renderebbe impossibile l&#8217;attività.<br />
Il comunicato di <strong>Wikipedia</strong> conclude:</p>
<blockquote><p><strong>Vogliamo poter continuare a mantenere un&#8217;enciclopedia libera e aperta a tutti. La nostra voce è anche la tua voce: Wikipedia è già neutrale, perché neutralizzarla?</strong></p></blockquote>
<p align="right"><strong><span id="more-40301"></span></strong></p>
<p>&nbsp;<br />
<iframe src="http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_4_ottobre_2011" width="450" Height="650"></iframe><br />
<center>⇨ <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Comunicato_4_ottobre_2011" target="_blank"><strong>Wikipedia comunicato del 4 ottobre 2011</strong></a></center><br />
&nbsp;<br />
⇨ <a href="http://thread.gmane.org/gmane.org.wikimedia.foundation/56247" target="_blank"><strong>Qui</strong></a> si può seguire l&#8217;interessante discussione della comunità di Wikipedia sulla situazione italiana.<br />
&nbsp;<br />
La discussione sulla <strong>Legge C. 1415-C</strong>, sulla sua <strong>costituzionalità</strong>, è all&#8217;ordine del giorno della seduta odierna di <strong>Mercoledì 5 Ottobre 2011</strong> della ⇨ <a href="http://www.camera.it/" target="_blank"><strong>Camera dei Deputati</strong></a> dalle <strong>ore 12.30</strong>:<br />
&nbsp;</p>
<blockquote><p>
<strong>ASSEMBLEA</strong></p>
<p>L&#8217;ordine del giorno della seduta reca: alle ore 12,30 e ore 16 il seguito della discussione del disegno di legge (previo esame e votazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità e della questione pregiudiziale di merito presentate) : Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato). (C. 1415-C). </p></blockquote>
<p>&nbsp;<br />
<strong>E&#8217; possibile seguire la seduta in diretta dalle 12.30 da ⇨ <a href="http://webtv.camera.it/portal/portal/default/default/playerHomeWindow?action=1" target="_blank">Camera TV</a></strong><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Dal fascicolo ⇨ <a href="http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/odg/cam/fascicoli/frame.htm" target="_blank"><strong>EMENDAMENTI</strong></a>, allegato alla seduta odierna, ecco le modifiche proposte al <strong>comma 29</strong>:<br />
&nbsp;</p>
<blockquote>
<p>  <i>Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:</i> siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica <i>con le seguenti:</i> giornali quotidiani e i periodici diffusi per via telematica, registrati ai sensi dell&#8217;articolo 5.</p>
<p><b>1. 966.</b> Perina, Della Vedova, Rao.</p>
<p>  <i>Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica,</p>
<p>  <i>Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:</i><br />
<br />  «I siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, sono tenuti a pubblicare, entro 48 ore dalla richiesta, le dichiarazioni o le rettifiche attraverso la creazione, nella pagina principale, di un <i>link</i> appositamente dedicato, con accesso diretto e nel quale le medesime sono conservate, secondo l&#8217;ordine di pubblicazione, per un periodo non inferiore a 30 giorni.<br />
<br />  Con deliberazione del Centro nazionale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le caratteristiche grafiche, la metodologia di accesso e i criteri di visibilità rispetto alla notizia cui si riferiscono.»</p>
<p><b>1. 976.</b> Contento.</p>
<p>  <i>Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, <i>con le seguenti:</i> che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.</p>
<p>  <i>Conseguentemente, al medesimo comma:<br />
<br />   medesimo capoverso, medesima lettera, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:</i> Per i siti informatici diversi da quelli previsti nel periodo precedente, il termine è di dieci giorni e decorre dal momento in cui vi è, per il soggetto che ha pubblicato il contenuto, il quale agisce anche in forma anonima, conoscibilità della richiesta di rettifica, che non è valida se inoltrata con mezzi per cui non sia possibile verificarne l&#8217;effettiva ricezione da parte del destinatario. Non possono essere oggetto di richiesta di rettifica quei contenuti che, per la loro natura, sono destinati ad un limitato numero di utenti, oppure che si qualificano in concreto quali commenti, corredi o accessori di un terzo contenuto principale. Qualora ragioni tecniche ostino alla pubblicazione di una nota in calce al contenuto oggetto della richiesta di rettifica, colui che lo ha pubblicato indica all&#8217;autore della richiesta il recapito di altro soggetto avente la disponibilità tecnica di procedervi, oppure pubblica la nota con la stessa visibilità e le stesse caratteristiche grafiche del contenuto a cui fa riferimento;</p>
<p>   <i>lettera d):<br />
<br />    sostituire le parole:</i> siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma <i>con le seguenti:</i> contenuti diffusi sulla rete <i>internet</i>, e sesto comma;<br />
<br />    <i>sostituire le parole:</i> siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma <i>con le seguenti:</i> i contenuti diffusi sulla rete <i>internet</i>, quinto e sesto comma; </p>
<p>   <i>lettera e), capoverso, sostituire le parole:</i> o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, <i>con le seguenti:</i> o il soggetto che  ha pubblicato i contenuti sulla rete <i>internet</i>;<br />
<br />   <i>dopo la lettera e), aggiungere la seguente:<br />
<br />   f)</i> il sesto comma è sostituito dal seguente:<br />
<br />   «La mancata o incompleta ottemperanza all&#8217;obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.500 a euro 12.500. Per i contenuti diffusi sulla rete <i>internet</i>, purché non siano gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 5 e purché la gestione del sito <i>internet</i> non costituisca attività imprenditoriale per il suo gestore o editore, la sanzione amministrativa va da euro 250 a euro 2.500. La sanzione va da euro 100 a euro 500 quando, se non si tratta di sito <i>internet</i> gestito dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell&#8217;articolo 5, è indicato un valido indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere comunicazioni e richieste di rettifica».</p>
<p><b>1. 950.</b> Cassinelli, Palmieri, Scandroglio, Barbareschi.</p>
<p>  <i>Al comma 29, lettera</i> a)<i>, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica <i>con le seguenti:</i> che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.</p>
<p>  <i>Conseguentemente, al medesimo comma:</p>
<p>   lettera</i> d)<i>, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica <i>con le seguenti:</i> che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5<i>;<br />
<br />   lettera</i> e)<i>, capoverso, sostituire le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica <i>con le seguenti:</i> riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.</p>
<p><b>*1. 910.</b> Zaccaria, Giulietti, Levi, Corsini, Colombo, Pollastrini, Concia, Laganà Fortugno, De Biasi.</p>
<p>  <i>Al comma 29, lettera</i> a)<i>, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica <i>con le seguenti:</i> che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.</p>
<p>  <i>Conseguentemente, al medesimo comma:</p>
<p>   lettera</i> d)<i>, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica <i>con le seguenti:</i> che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5<i>;<br />
<br />   lettera</i> e)<i>, capoverso, sostituire le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica <i>con le seguenti:</i> riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.</p>
<p><b>*1. 911.</b> Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.</p>
<p>  <i>Al comma 29, lettera</i> a)<i>, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica <i>con le seguenti:</i> che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.<br />
<br /><b>1. 948.</b> Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.</p>
<p>  <i>Al comma 29, lettera</i> a)<i>, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:</i> , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica <i>con le seguenti:</i> che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica registrati come testate editoriali ai sensi di legge.<br />
<br /><b>1. 990.</b> Rao, Ria, Tassone, Mantini, Enzo Carra.</p>
<p>  <i>Al comma 29, lettera</i> a)<i>, capoverso, secondo periodo, dopo le parole:</i> per via telematica <i>aggiungere le seguenti:</i> e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.</p>
<p>  <i>Conseguentemente, al medesimo comma:</i></p>
<p><i>   lettera</i> d)<i>, dopo le parole:</i> per via telematica <i>ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:</i> e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5<i>;</i></p>
<p><i>   lettera</i> e)<i>, capoverso, dopo le parole:</i> per via telematica <i>aggiungere le seguenti:</i> e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.<br />
<br /><b>*1. 369.</b> Di Pietro, Palomba.</p>
<p>  <i>Al comma 29, lettera</i> a)<i>, capoverso, secondo periodo, dopo le parole:</i> per via telematica <i>aggiungere le seguenti:</i> e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.</p>
<p>  <i>Conseguentemente, al medesimo comma:</i></p>
<p><i>   lettera</i> d)<i>, dopo le parole:</i> per via telematica <i>ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:</i> e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5<i>;</i></p>
<p><i>   lettera</i> e)<i>, capoverso, dopo le parole:</i> per via telematica <i>aggiungere le seguenti:</i> e soggetti all&#8217;obbligo di registrazione di cui all&#8217;articolo 5.<br />
<br /><b>*1. 912.</b> Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.</p>
<p>  <i>Al</i> comma 29<i>, dopo la lettera</i> e)<i>, aggiungere la seguente:</p>
<p>   f)</i> il sesto comma è sostituito dal seguente:<br />
<br />  «La mancata o incompleta ottemperanza all&#8217;obbligo di rettifica è punita con la sanzione amministrativa da euro 2.500 a euro 5.000 per i contenuti pubblicati sulla rete informatica da parte di redazione di una testata giornalistica registrata presso la cancelleria del tribunale. Per i contenuti pubblicati sulla rete <i>internet</i>, purché non gestiti dalla redazione di una testata registrata presso la cancelleria del tribunale, ovvero per i contenuti che non sono stati rimossi dal relativo <i>provider</i> di servizi <i>Internet</i> (ISP), la sanzione amministrativa va da euro 500 a euro 2.500. Nel caso in cui il Garante per la protezione dei dati personali rigetti l&#8217;istanza di oscuramento, l&#8217;utente che l&#8217;ha promossa è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500».
</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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