La definizione di tortura

Dall’ultimo numero della della Rivista Anarchica (anno 34 n. 302, ottobre 2004, leggibile qui), riprendo un paragrafo dall’articolo “…reiterare è diabolico!” di Francesca “Dada” Knorr, che commenta la discussione del 22 aprile 2004 alla Camera dei Deputati sul reato di tortura. (T. S.)

(…) È appunto in “cose”, oggetti, corpi da abusare, che trasforma la tortura. E proprio la definizione di “tortura” ha causato un problema al governo Berlusconi, a causa della votazione di un emendamento alla proposta di introduzione del reato di tortura nel codice penale.

È certo che il governo ha deciso di contraddire decisioni già prese in Commissione, inserendo invece nell’articolo una parola chiave (“reiterate”) in modo da non permettere la punibilità di pubblici ufficiali accusati di aver minacciato durante arresti ed interrogatori. Introducendo il termine “reiterate”, infatti, si permette l’esercizio della minaccia grave. Basterà dire che si era fatto solo una volta, ovviamente per sbaglio. Del resto, per esercitare pressioni psicologiche e tortura, non è normale che più persone si avvicendino attorno al prigioniero? (vedi Nota)
Della Seduta alla Camera dei deputati del 22 aprile 2004, notiamo la assoluta assenza di motivazioni chiare da parte dell’on. della Lega, Carolina Lussana, incaricata di relazionare sui motivi di questa variazione all’articolo da introdurre nel codice penale sulle torture. La Lussana giustifica l’introduzione della parola “reiterate” col fatto che altrimenti l’articolo potrebbe dare adito a “interpretazioni che potrebbero creare problemi”. Di qui l’intervento di vari esponenti della sinistra parlamentare che insistono non solo sul fatto che tale modifica non era stata prevista durante gli altri incontri, ma introdotta a sorpresa, … le proteste di Anna Finocchiaro, Paolo Cento, G. Russo Spena ed altri si susseguono sino a sottolineare con forza la certezza, più che il sospetto, che la maggioranza stia proteggendo la propria intenzione di usare senza problemi la minaccia e la violenza sui soggetti politici e sociali che ostacolino i progetti del governo. Ciò causa una baraonda tra i seggi e le grida, non molto argomentate, dei leghisti che urlano “siete voi i torturatori” (?) ai banchi della sinistra, forse riferendosi come al solito al passato sovietico. È interessante notare come in questo caso si sfoghi nelle aule del Parlamento la rabbia e l’incredulità di quei rappresentanti delle sinistra parlamentare ancora forniti di ideali e non inclini a dover mettere in discussione a suon di voti anche i più elementari diritti della persona.

Nota

Art. 1. 1.
Dopo l’articolo 613 del codice penale è inserito il seguente: “Art. 613-bis (Delitto di tortura). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, con violenze o minacce gravi, infligge ad una persona sottoposta alla sua autorità sofferenze fisiche o mentali allo scopo di ottenere informazioni o confessioni da essa o da una terza persona su un atto che essa stessa o una terza persona ha commesso o è sospettata di avere commesso ovvero allo scopo di punire una persona per gli atti dalla stessa compiuti o che la medesima è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte”.
2.
Non può essere assicurata l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura da una autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale.
3.
Nei casi di cui al comma 2, lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Proposte emendative riferite all’articolo unico del testo unificato (ne riportiamo solo alcune):

Art. 1.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, premettere le parole: Il delitto di tortura è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni. Commette il delitto di tortura.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , è punito con la reclusione da uno a dieci anni.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: violenze o minacce gravi con la seguente: torture.
1. 5. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: gravi.
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: sottoposta alla sua autorità aggiungere la seguente: gravi.
1. 101. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, dopo la parola: minacce aggiungere la seguente: reiterate.
1. 4. Lussana, Guido Giuseppe Rossi.
(Testo corretto nel corso della seduta)
(Approvato)

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5 COMMENTS

  1. molto interessante.
    però non ho capito una cosa, magari qualcuno mi può aiutare. leggendo gli emendamenti sembrerebbe che le parole “violenze e minacce gravi” siano state tolte a favore di “torture”; tuttavia, più sotto, viene aggiunta la parola “reiterate” alla parola “minacce”. non capisco: l’hanno tolta o no?

    un’altra osservazione: l’espressione “violenze e minacce gravi” mi sembra più adatta a denotare la parola “tortura”, che altrimenti è autoreferenziale.

  2. Grazie a Scarpa, che ci ricorda come l’Italia abbia cessato di essere un paese civile e democratico. L’inizio di questo processo d’involuzione credo si possa individuare nel triste avvenimento del G8 di Genova. In quei giorni furono sospesi i più elementari diritti civili. Il corteo dei manifestanti fu interotto dalle forze dell’ordine (ordine?), una scuola in cui dormivano per lo più ragazzi fu assalita dalla polizia, che si premurava anche di sabotare la sala dei giornalisti. Io capii quello che accadde guardando Euronews (canale satellitare), i cui servizi spiegavano, con tanto di disegni, il percorso del corteo e l’intervento mirato e violento della polizia, volto a spezzare in due la massa dei manifestanti (pacifici, ché quelli violenti eran lasciati liberi di fare). In quei giorni molte persone “fermate” non ebbero modo di chiedere l’assistenza legale e furono TORTURATE.
    Torture fisiche, non minaccie. In una trasmissione televisiva Gad Lerner, mentre intervistava (se ricordo bene) esponenti del sindacato di polizia, continuava a ripetere, come fosse un atto di fede: in Italia la tortura non esiste, noi sappiamo che non può esistere ecc. Ancora prima che i fatti fossero appurati. Chi produce un testo di legge come quello riportato appartiene ideologicamente a una cultura che comprende anche l’uso della tortura.
    Questa cultura è il primo male dell’Italia. Che la Sinistra poi non riesca a vedere quale avversario le sta di fronte: questo è il secondo male dell’Italia.

  3. Non bisogna ringraziare me, ma Rivista Anarchica e Francesca “Dada” Knorr. Dopo i vergognosi emendamenti della seduta parlamentare di aprile scorso, ho preso l’impegno di seguire l’iter parlamentare della legge.

  4. scusate, ma rinnovo la mia domanda a tiziano scarpa, perché davvero non ho capito bene il senso di quanto da lui pubblicato su nazioneindiana.
    leggendo gli emendamenti, sembrerebbe che le parole “violenze e minacce gravi” siano state tolte a favore di “torture”; tuttavia, più sotto, alla parola “minacce” viene aggiunta la parola “reiterate”. ma allorra “minacce” e “violenze” le hanno tolte o no?

    nel caso le abbiano tolte, la parola “tortura” da cosa viene definita?

  5. Gentile Vincenzo Garzillo,
    come ho scritto nelle righe introduttive, ho riportato esattamente quanto riportato nel sito della Rivista Anarchica.

    Le eventuali incongruenze derivano forse dal fatto che, come precisa Francesca “Dada” Knorr, nella nota in calce all’articolo vengono trascritte soltanto ALCUNE delle proposte emendative.

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